Legge del 1975 numero 151 art. 134


L'art. 303 del codice civile è sostituito dal seguente:
<l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà,
il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o
del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori>>.

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