Legge del 1974 numero 298 art. 50


TITOLO III
Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.
I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.
Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

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