Legge del 1975 numero 151 art. 106


L'art. 254 del codice civile è sostituito dal seguente:
<del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una
apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice
tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la
forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al
giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal
genitore in un atto pubblico o in un testamento importa
riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo>>.

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