Violazioni tributarie commesse dal rappresentante
La nuova disciplina delle sanzioni amministrative tributarie ha trasformato il tradizionale modello patrimonialistico delle sanzioni (cioè con prevalente carattere risarcitorio) in personalistico. Vale a dire che la sanzione tributaria, riferita di regola solo alla persona fisica e diretta essenzialmente a punire il trasgressore, deve considerare se è imputabile la colpevolezza e la gravità della violazione (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997).
Inoltre, le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi del trasgressore (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997).