Cass. civile, sez. II del 1990 numero 9613 (20/09/1990)


Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell' opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l' art. 1668 secondo comma cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell' opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l' art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all' art. 1455 cod. civ., secondo cui l' inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all' interesse del creditore. (Nella specie la corte suprema ha annullato per omesso esame di punto decisivo la sentenza impugnata che aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 cod. civ. sul presupposto della conclusione fra le parti di un contratto di compravendita e non di appalto senza addurre alcun argomento a giustificazione della contestata qualificazione giuridica attribuita alla fattispecie).

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