Cass. civile del 1988 numero 6416 (28/11/1988)


Le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti nell'art. 769, Codice civile (nella specie, negotium mixtum cum donatione) sono soggette al regime delle donazioni limitatamente alla disciplina della revocazione (art. 800 e ss., Codice civile) ed a quella della riduzione per reintegrare la quota dei legittimari (art. 555 e ss., Codice civile), mentre, per ció che attiene al regime formale, si sottraggono al requisito dell'atto pubblico, rimanendo soggette alla forma prescritta per l'atto da cui le liberalità risultano.

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