Disciplina giuridica (somministrazione)



Ai sensi dell'art. 1570 cod.civ.  si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con la specifica normativa, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.

La prescrizione non è che il riflesso della peculiare natura giuridica del contratto in esame, che si sostanzia in relazione alle varie forme e modalità di "prestazioni periodiche o continuative di cose" (art. 1559 cod.civ. ).

Allo scopo di dare concretezza al disposto dell'art.1570 cod.civ. occorre fare riferimento alla distinzione tra somministrazione di uso e somministrazione di consumo.

Quest'ultima pone in evidenza il trasferimento della proprietà dal somministrante al somministrato delle cose che ne sono l'oggetto mediato. Rinviene pertanto applicazione, sia pure nei riferiti limiti della compatibilità, la normativa afferente alla compravendita. Si pensi alla disciplina della garanzia per vizi, per l'evizione delle cose che il somministrante abbia fornito (artt. 1490 e segg. cod.civ.), alle obbligazioni facenti capo alle parti in ordine alle varie prestazioni nella vendita di cose mobili (artt. 1511 , 1512 , 1513 , 1514 , 1515 , 1516 , 1517 , 1518  e 1519  cod.civ.), all'apposizione di specifiche clausole, quali la riserva di gradimento, la possibilità di effettuare la prova delle cose per verificarne l'idoneità  (artt. 1520  e segg.). Per quanto attiene alla eterodeterminazione del prezzo l'art. 1561  cod.civ. compie espressamente un richiamo all'art. 1474 cod.civ..

Non è esclusa l'applicazione anche delle regole proprie dell'appalto: si pensi al patto di collaudo (cfr. l'art. 1665 cod.civ. relativo alla verifica ed al pagamento dell'opera; l'art.1666 cod.civ. sulla verifica ed il pagamento di singole partite, nonchè l'art.1667 cod.civ. che si riferisce alle difformità e vizi dell'opera) nota1 .

Per quanto attiene invece alla somministrazione di uso è di tutta evidenza come anzitutto applicabile sia la disciplina relativa alla locazione. Così sarà praticabile un rinvio alla normativa concernente gli obblighi del locatore (artt. 1575 ; 1576  e 1577  cod.civ.) e del conduttore (art. 1587  cod.civ.), i vizi della cosa locata (artt. 1578 , 1579 , 1580  e 1581  cod.civ.), le molestie e le pretese dei terzi (artt. 1585  e 1586  cod.civ.), la perdita, il deterioramento, l'incendio della cosa locata (artt. 1588  e 1589  cod.civ.), la restituzione della medesima (artt.1590 , 1591 , 1592  e 1593 ) nota2 .

Non è infine escluso il ricorso alla disciplina del contratto di deposito, con particolare riferimento alle norme relative alla diligenza della custodia (art.1768  cod.civ.), alla responsabilità del depositario incapace (art. 1769 cod.civ.), alle modalità della custodia (art. 1770  cod.civ.) ed alla persona a cui deve essere restituita la cosa (art. 1777  cod.civ.).

Le cose dette valgono per la somministrazione che intervenga, come d'ordinario, verso un corrispettivo a carico del somministrato. Quando, al contrario, la prestazione del somministrante venga eseguita gratuitamente, occorrerà fare riferimento, sempre nei limiti della compatibilità, alle norme dettate in tema di donazione o di comodato nota3 .

Con riferimento alla normativa caratteristica della negoziazione in esame, analizzeremo partitamente il contenuto di clausole tipiche della somministrazione (patto di prelazione: cfr. comma I dell'art. 1566 cod.civ. , clausola di esclusiva: artt.1567 , 1568  cod.civ.) nonchè le speciali prescrizioni stabilite in tema di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni (art.1565 cod.civ.), di risoluzione (art. 1564 cod.civ.), di recesso (art.1569 cod.civ. ).

Note

nota1

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Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.213.
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nota2

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Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.319.
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nota3

nota3

In questo senso Cottino, cit., p.218.
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Bibliografia

  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974

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