Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 9865 (18/09/1995)


Ai sensi dell' art. 2033 cod. civ. - che, allo scopo di contemperare l' interesse del "solvens" e quello dell' "accipiens", prevede nella ripetizione dell' indebito la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, in caso di malafede di chi lo ha ricevuto, e, invece, dal giorno della domanda in caso di sua buonafede - rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, datane dall' art. 1147, primo comma, cod. civ. (salvo che la ripetibilità non dipenda da nullità del negozio fonte dell' obbligazione, dovuta al fatto di chi l' ha ricevuto), mentre non è applicabile la disposizione particolare dettata dal secondo comma dell' art. 1147 cod. civ., secondo cui la buona fede non giova se l' ignoranza dipende da colpa grave. Ne deriva che la buona fede di chi ha ricevuto il pagamento, presunta per legge, non è esclusa dalla circostanza che il "solvens" abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e l' "accipiens" sia stato consapevole di tali contestazioni (ed eventualmente anche in dubbio circa la debenza della somma).

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