Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 55


abrogato PARTICOLARI TECNOLOGIE

[1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39. ]
(Articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51)

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