Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 62


abrogato CAPO III (Capo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Stato civile, anagrafi e liste elettorali (DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI)

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo III)

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