Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 180


abrogato CAPO II (Capo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Disposizioni transitorie (MISURE DI SICUREZZA)

[1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 2005, n. 26 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51)
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 2005, n. 26 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51)]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Capo II)

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