Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 170


INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
(Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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