FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI AL GARANTE E INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI O DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL GARANTE1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.
(Articolo modificato dall’art. 1, comma 11, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)