Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 148


abrogato INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

[1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intera Sezione III di cui il presente articolo era parte)

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