Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 21


CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 4, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

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