Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 170


LIMITI TEMPORALI DELLE AZIONI REVOCATORIE E D'INEFFICACIA

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 20, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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