Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 41


PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 7, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti