Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 197


PRESA IN CONSEGNA DEI BENI DEL DEBITORE DA PARTE DEL CURATORE

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 22, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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