Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 26


abrogato VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
[1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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