Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 65


abrogato CAPO IV Circolazione in ambito internazionale - SEZIONE I Uscita e ingresso nel territorio nazionale - (DIVIETO DI USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE)
[1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati nell'articolo 3,comma 1,lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9.
2. È comunque vietata l'uscita:
a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6;
b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 65"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti