Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 125


abrogato IMPOSSESSAMENTO ILLECITO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO
[1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da euro30,99 a euro 516,46.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103,29 a euro 1.032,91 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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