Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 92


abrogato ESPROPRIAZIONE PER FINI STRUMENTALI
[1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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