Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 3


CAPO III Pubblica amministrazione e innovazione (ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l’ articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-ter. All’ articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: «è consentita l’adesione ad un’unica forma associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire il medesimo servizio» e, al secondo periodo, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2010».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l’anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell’ articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all’unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell’esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall’ articolo 1, comma 11, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)

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