Azioni a tutela del compratore evitto
Varie sono concretamente le azioni che competono al compratore con riferimento all'
evizione.
Viene in primo luogo in esame la risoluzione del contratto e
la restituzione del corrispettivo pagato (art.
1483 cod.civ.), alla quale si accompagna
il rimborso delle spese sostenute e quello del valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire al legittimo proprietario (art.1483, II comma, cod.civ.). Quando l'evizione sia soltanto parziale sarà possibile far luogo alla semplice
riduzione del prezzo (artt.
1484 e
1489 cod.civ. ).
Da ultimo
il risarcimento del danno si atteggia variamente: in particolare comprenderà anche l'interesse positivo quando venga accertato il dolo o la colpa del venditore (art.
1483 cod.civ. in relazione all'art.
1479 cod.civ.).
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