Azioni a tutela del compratore evitto



Varie sono concretamente le azioni che competono al compratore con riferimento all' evizione.
Viene in primo luogo in esame la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo pagato (art. 1483 cod.civ.), alla quale si accompagna il rimborso delle spese sostenute e quello del valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire al legittimo proprietario (art.1483, II comma, cod.civ.). Quando l'evizione sia soltanto parziale sarà possibile far luogo alla semplice riduzione del prezzo (artt. 1484 e 1489 cod.civ. ).

Da ultimo il risarcimento del danno si atteggia variamente: in particolare comprenderà anche l'interesse positivo quando venga accertato il dolo o la colpa del venditore (art. 1483 cod.civ. in relazione all'art. 1479 cod.civ.).

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