Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 83


EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO PER LA BANCA, PER I CREDITORI E SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.
(Comma modificato dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, a decorrere dal 6 agosto 2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
(Comma così modificato dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
(Comma così modificato dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415)
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.
(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 26, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)

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