Decreto Legislativo del 2006 numero 163 art. 150


(abrogato) PUBBLICAZIONE DEL BANDO NEGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (art. 64, direttiva 2004/18)

[1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ll), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007)
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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