Codice Civile art. 1928


SEZIONE IV Della riassicurazione (PROVA)
1. I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
2. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

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