Codice Civile art. 1894


ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
1. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell' inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell' assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

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