ARTICOLO 366-BIS
1. Dopo l'articolo 366 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 366-bis (Formulazione dei motivi). - Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con...