Elementi comuni e differenziali tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale



Con buona approssimazione si può dire che la responsabilità contrattuale è quella che incombe sul soggetto che non osserva gli obblighi che scaturiscono da un contratto, da un accordo negoziale. Le regole che disciplinano tale responsabilità, per lo più finalizzate a determinare l'insorgenza dell'obbligo del risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, sono dettate in tema di rapporto obbligatorio in generale.

La responsabilità extracontrattuale concerne invece la violazione delle norme c.d. di relazione, attiene alle modalità atipiche mediante le quali un soggetto può determinare a carico di un altro soggetto la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento nota1.

Talvolta la distinzione tra i due ambiti non è così perspicua. Si pensi al campo della responsabilità professionale medica, comunque ricondotta all'ambito contrattuale, talvolta dando per presupposta l'esistenza di un contratto di spedalità. Cosa dire del danno conseguente all'occupazione senza titolo di un terreno da parte di un soggetto appartenente ad un Consorzio di imprese? L'appartenenza all'ambito contrattuale è stata sostenuta Invocando la violazione di una delle norme del regolamento del Consorzio (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13404/2014), ma è evidente che lo stesso fatto, qualora posto in essere da un terzo non rivestente la qualifica di consorziato, sarebbe stato diversamente qualificato.

Il fenomeno della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni (responsabilità contrattuale) e quello della responsabilità extracontrattuale, conseguente alla lesione di interessi giuridicamente tutelati indipendentemente dalla sussistenza di un precedente rapporto tra danneggiato e danneggiante, sono regolati ciascuno da apposite norme.

Il più macroscopico elemento che vale ad accomunare i due ambiti è il concetto stesso di responsabilità, inteso come obbligo imposto ad un soggetto di far fronte alle conseguenze pregiudizievoli determinate della propria condotta nota2.

Ulteriori elementi di somiglianza sono costituiti:

  1. dalla rilevanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa;
  2. dalla possibile configurazione di cause di giustificazione (forza maggiore, caso fortuito).

Assai più rilevanti sono gli elementi differenziali :

  1. la responsabilità extracontrattuale prevede in capo al danneggiante la sufficienza della mera capacità naturale, intesa come la capacità di intendere e di volere (art. 2046 cod. civ. );
  2. nella responsabilità contrattuale, qualora l'inadempimento non dipenda da dolo del debitore, costui risponde soltanto dei danni prevedibili al tempo dell'insorgenza dell'obbligazione. L'autore dell'illecito extracontrattuale deve invece risarcire tutti i danni, compresi anche quelli imprevedibili nota3 ;
  3. il creditore può limitarsi a dedurre l'inadempimento ed il titolo dell'obbligazione: è il debitore che deve provare che l'inadempimento non dipende da causa a lui imputabile (art. 1218 cod. civ. ). Nella responsabilità extracontrattuale occorre invece dar conto anche della sussistenza del dolo o della colpa: l'onere della prova incombe sul danneggiato;
  4. il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in tema di responsabilità contrattuale, quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. per quella extracontrattuale. Il collegamento tra i due ambiti è estremamente evidente solo si pensi banalmente al fatto che l'aver cagionato un danno ingiusto determina l'insorgenza di un'obbligazione che è regolata dalle norme di cui agli artt. 1218 e ss. (ad es. l'art. 1219 cod. civ. prescrive che non è necessaria la costituzione in mora quando il debito deriva da fatto illecito).

Meritano di essere messi a fuoco gli elementi di similitudine e di analogia quanto alle due fonti di responsabilità, esercizio non meramente scolastico nella misura in cui, come vedremo, è data la possibilità di configurare ipotesi di concorso tra le stesse in relazione ad un medesimo evento lesivo.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 547.
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nota2

Ravazzoni, Responsabiità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Studi in memoria di G. Donatuti, vol. II, Milano, 1973, p. 987, per il quale si tratterebbe di un'unica figura di responsabilità, sebbene diversamente regolamentata.
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 708.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano, Studi in memoria di Guido Donatuti, II, 1973


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