Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 65


allegato
Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, oppure se nel caso dell'art. 63 l'azione non è stata promossa entro il termine prescritto, l'annotazione della litigiosità deve essere cancellata a domanda della controparte.

Se invece l'intavolazione impugnata viene in tutto od in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione, deve ordinarsi a domanda dell'attore la cancellazione dell'intavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovrà ordinarsi la cancellazione dell'annotazione di litigiosità e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiosità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 65"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti