L'esercizio della prelazione in tema di beni culturali



L'art. 59 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42 del 2004 ) prescrive, relativamente alla tipologia delle negoziazioni di cui il Ministero occorre sia messo al corrente, che debbano essere denunziati gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione, limitatamente ai beni mobili, di beni culturali.
Presupposto per l'esercizio della prelazione dello Stato è invece l'esistenza di un "atto d'alienazione a titolo oneroso" (come già previsto dal I comma dell'art. 31 della Legge 1089/39, già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08). L'art. 60 del Codice (il cui disposto appare sostanzialmente simile a quello del previgente art. 59 del t.u. 490/99) prescrive che il Ministero (o, nel caso previsto dal III comma dell'art.62 del Codice , la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato ) ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto d'alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento nota1. Per effetto del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 , la previsione della norma in esame è stata integrata estendendo la prelazione anche ai conferimenti in società. Nella detta ipotesi invece che al prezzo ci si riferisce al valore di conferimento. Tuttavia la prelazione non spetta quando il bene culturale sia semplicemente ricompreso nei cespiti facenti parte di un'azienda, oggetto di trasferimento oneroso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 501/2016).
Il II comma dell'art. 60 del Codice prevede il caso della vendita del bene insieme ad altri : si pensi all'alienazione di un intero fabbricato una parte soltanto del quale sia bene culturale. Nella fattispecie, qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione.
Se l'alienante non intende accettare la determinazione così effettuata, il valore della cosa è stabilito da un terzo (la cui qualifica sembra essere quella di arbitratore: cfr. art.1349 cod.civ. ), designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. Il IV comma dell'art. 60 del Codice , nel prescrivere che la determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità, detta una regola assai prossima a quella che l'art. 1349 cod.civ. pone in tema di arbitrium boni viri.
La prelazione non è esclusa neppure quando il bene fosse trasferito in esito ad una datio in solutum (V comma art. 60 del Codice. Sul punto cfr. i previgenti art. 33 della Legge 1089/39; V comma dell'art. 59 t.u. 490/99).
Che cosa riferire, a prescindere dalla vendita, circa la nozione di atti a titolo oneroso?
Si ritiene che tra questi rientrino soltanto gli atti il cui effetto sia l'integrale trasferimento della titolarità del bene non rientrandovi i negozi aventi per oggetto la costituzione o il trasferimento di un diritto reale limitato (usufrutto, servitù) ovvero quelli costitutivi di diritto di garanzia.
Si è anche discusso, sembrando che al quesito dovesse darsi una risposta affermativa, se vi rientrasse l'alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore dell'alienante.
Pare invece da escludere che vi siano soggetti gli atti a titolo gratuito e quelli aventi natura meramente dichiarativa come la divisione.
La nozione stessa di prelazione, nella quale è insita una preferenza a condizioni determinate, risulta infatti inapplicabile a queste ipotesi.
Al fine di dare impulso alla procedura relativa, l'atto deve essere denunciato al Ministro dei beni culturali, il quale entro sessanta giorni dalla denuncia (ovvero di 180 giorni nell'ipotesi di omissione della denuncia, oppure anche di denuncia tardiva o incompleta) può esercitare il diritto di prelazione al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione , ai sensi dell'art.61 del Codice (già art. 60 t.u. 490/99, a propria volta già art. 31 della Legge 1089/39). Il provvedimento con il quale viene esercitata la prelazione viene notificato alla parte alienante e a quella acquirente: il detto adempimento è importante, dal momento che l'effetto traslativo si produce in esito all'ultima delle notificazioni da eseguire (art. 61, III comma, del Codice ).
Che natura giuridica possiede il diritto di preferenza spettante alla parte pubblica? Si tratta dell'estrinsecazione di un diritto di supremazia avente carattere sostanzialmente espropriativo; la controversia relativa alla concreta modalità di esercizio di esso deve comunque reputarsi attribuita al giudice ordinario (Cass. Civ. Sezioni Unite 5993/03 ). Ex VI comma art.61 del Codice (già art. 60 t.u. 490/99) nel frattempo, durante cioè la fase della pendenza del predetto termine ( rectius condizione, stante l'espressa qualificazione operata dalla legge) di sessanta giorni, l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
A proposito del meccanismo condizionale: viene in esame una condizione sospensiva che deve essere intesa come condicio iuris, dipendendo la sospensione degli effetti del contratto dalla stessa legge. Non risulta dunque indispensabile che di essa si faccia espressa menzione nell'atto anche se ciò è consigliabile alla stregua delle regole della corretta redazione di esso. Si aggiunga che, già la previgente legge espressamente prevedeva il divieto per l'alienante di effettuare "la tradizione" del bene culturale (art. 32 della Legge 1089/39). Oggi alla proibizione di cui al riferito IV comma dell'art.61 del Codice , si affianca la sanzione di cui al successivo art.173 , ai sensi del quale la consegna del bene è addirittura colpita con la reclusione e la multa (cfr. nello stesso senso il III comma dell'art. 60 del t.u. 490/99 nonché l'art. 122 del detto t.u.).
Sarà pertanto sommamente opportuno che il notaio faccia constare il difetto del trasferimento della materiale detenzione del bene e che, dopo aver configurato l'atto di alienazione come sottoposto a condizione sospensiva, venga stipulato un apposito atto in forza del quale venga fatto constatare il mancato esercizio della prelazione, da assoggettare alla formalità di annotamento a margine dell'eseguita trascrizione dell'atto precedente.
Per quanto attiene propriamente l'esercizio della prelazione occorre innanzitutto chiarire che essa non è preclusa dal fatto che il bene venga trasferito unitamente ad altri (cfr. il VI comma dell'art.61 del Codice nonché i previgenti V comma dell'art. 60 t.u. e, ancor prima, art. 31 della Legge 1089/39). Non è invocabile cioè, al fine di escludere la prelazione, la c.d. vendita in blocco che pure è reputata idonea a porre fuori gioco la prelazione legale in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso rispetto a quello abitativo ex lege 392/78 .
L'ultimo comma dell'art.61 del Codice (come già l'art. 60 t.u.) concede a favore del compratore, nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione, il diritto di recedere dal contratto.
Viene precisato inoltre che "le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato", (V comma art.61 del Codice). L'inserimento di speciali clausole, come la predisposizione di penali, di speciali pattuizioni regolatrici dell'utilizzo del bene, etc., non risultano dunque opponibili alla parte pubblica.
Al fine dell'operatività della prelazione occorrono dunque i seguenti elementi:
  • l'emissione di un provvedimento formale da parte dello Stato;
  • la notificazione di esso alle parti del contratto concluso;
  • l'emissione del mandato di pagamento della somma corrispondente alla misura del prezzo.
Le modalità di esercizio della prelazione sono precisate all'art. 62 del Codice (già art. 61 del t.u.490/99), ai sensi del quale i l soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
Il subprocedimento che può essere instaurato in relazione alla prelazione spettante agli enti locali differisce profondamente rispetto a quello di cui al previgente t.u. 490/99 . Sotto il vigore della normativa abrogata infatti l'intero iter procedimentale doveva comunque concludersi entro sessanta giorni dalla denunzia a pena di decadenza. In altri termini non poteva il subprocedimento influenzare in alcun modo la vicenda contrattuale afferente all'atto avente ad oggetto il bene culturale.
Verifichiamo le attuali tappe della fattispecie. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia (termine che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 era di trenta giorni e che nel previgente t.u. del 1999 era addirittura di quaranta giorni), formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga la necessaria copertura finanziaria della spesa, indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene (e non già semplicemente dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante come nel previgente testo del t.u. del 1999). Ai sensi del III comma dell'art.62 del Codice, il Ministero può rinunziare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
Secondo quanto stabilito dal IV comma dell'art. 62 , (come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 62/08) nei casi di cui al II comma dell'art. 61 del Codice (omessa, tardiva o incompleta denuncia) i termini indicati al II e III comma, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, IV comma.

Note

nota1

E' il caso di rilevare come da un lato l'art.59 del Codice (come già l'art.58 T.U. 490/99) stabilisce l'obbligo per i privati di denunziare l'acquisto del bene, a qualsiasi titolo pervenuto (dunque anche a titolo gratuito, per donazione o successione mortis causa), dall'altro invece la prelazione spetta allo Stato soltanto in relazione al perfezionamento di un atto di alienazione a titolo oneroso, nel quale cioè il corrispettivo possa essere fungibilmente erogato dall'acquirente ovvero dalla parte pubblica alla prima subentrata.
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