Mancata registrazione (società in accomandita semplice irregolare)



Che cosa accade nel tempo che precede l'iscrizione della società in accomandita semplice nel registro imprese? L'art. 2317 cod. civ. si occupa di tale aspetto (nonchè, più in generale, del fenomeno della società in accomandita irregolare) prevedendo che, fino al momento dell'iscrizione i rapporti fra società e terzi siano regolati dall'art. 2297 cod. civ. , che a propria volta si riferisce alla disciplina propria della società semplice nota1. Ciò significa che, mentre nei rapporti interni tra i soci varranno le stesse norme che disciplinano la società regolarmente registrata, i rapporti esterni sono invece contrassegnati da una minore autonomia patrimoniale, che si sostanzia nella possibilità per i creditori sociali di aggredire oltre che il patrimonio della società, anche quello personale dei soci (art. 2267 cod. civ.) i quali possono opporre la preventiva escussione soltanto nei limiti di cui all'art. 2268 cod. civ..

Queste regole rinvengono tuttavia un'attenuazione nello stesso art. 2317 cod. civ., che al II comma stabilisce la regola in base alla quale, per le obbligazioni sociali, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali. Quest'ultima precisazione è coerente da un lato con lo stesso art. 2267 cod. civ. nella parte in cui si riferisce ai soci "che hanno agito in nome e per conto della società", dall'altro con l'art. 2320 cod. civ. , che sanziona l'immistione dell'accomandante. Circa l'interpretazione del predetto inciso è tuttavia da riferire come soltanto alcuni ravvisino una sostanziale coincidenza con quegli atti di amministrazione che, a norma dell'art. 2320 cod. civ. determinano la perdita della responsabilità limitata in capo all'accomandante. Prevale l'opinione contraria, secondo la quale sostanzierebbe la partecipazione alle operazioni sociali ai sensi del II comma dell'art. 2317 cod. civ. non solo la conclusione di affari sociali, l'utilizzazione della procura speciale e la prestazione d'opera sotto la direzione degli amministratori quando lo svolgimento di tale opera si manifesti esteriormente, ma anche il mero rilascio di una autorizzazione al compimento di determinati atti nota2. In sintesi i poteri riconosciuti all'accomandante non potrebbero, in quanto strumenti di partecipazione alle operazioni sociali, essere fruiti se non perdendo il beneficio della limitazione della responsabilità personale.

Che cosa dire di una società in accomandita semplice irregolare, in quanto non iscritta, tuttavia risultante da scrittura registrata? Sembra che l'uso della ragione sociale con l'indicazione del tipo possa essere quantomeno sufficiente (salvi i profili di valutazione dell'immistione di cui sopra si è fatto cenno) a rendere nota ai terzi l'esistenza di soci che non rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali nota3.

Note

nota1

Si ritiene altresì che la disciplina di cui alla norma rinvenga applicazione anche per la società in accomandita semplice irregolare, cioè per quella accomandita il cui atto costitutivo non sia stato iscritto nel registro delle imprese (Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 133). Pare invece arduo potersi configurare di accomandita di fatto. La configurazione della società come in accomandita, vale a dire distinta da due tipologie di soci ben differenti, non potrebbe infatti se non risultare da una apposita pattuizione, non già da risultanze meramente fattuali (cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 209).
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nota2

Bussoletti, voce Società in accomandita semplice, in Enc. dir., vol. XLII, 1990, p.972; Montalenti, voce Società in accomandita semplice, in Dig. delle disc. priv., vol. XIV, 1997, p. 249.
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nota3

Montalenti, Il socio accomandante, Milano, 1985, p. 283; Bigiavi, Ingerenza dell'accomandante, accomandante occulto, accomandita occulta, in Riv. dir. civ., vol. II, 1959, p. 164.
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Bibliografia

  • BIGIAVI, Ingerenza dell'accomandante, accomandante occulto, accomandita occulta, Riv. dir. civ., II, 1959
  • BUSSOLETTI, Società in accomandita semplice, Enc. dir., XLII, 1990
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • MONTALENTI, Il socio accomandante, Milano, 1985
  • MONTALENTI, Società in accomandita semplice, Dig. delle disc. priv., XIV, 1997

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