Definizioni normative (affiliazione commerciale o franchising)




Il III comma dell'art. 1 della legge 6 maggio 2004, n. 129 contiene una serie di definizioni volte ad agevolare la comprensione univoca delle disposizioni normative. Così per "know-how" si intende quel patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato.

Il significato delle dette ultime aggettivazioni è chiarito nel prosieguo. "Segreto" può definirsi il know-how in quanto rappresenti un complesso di nozioni o una peculiare configurazione e composizione di elementi non generalmente noto né facilmente accessibile. "Sostanziale" vuol dire che l'insieme delle dette conoscenze deve considerarsi indispensabile all'affiliato "per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali". Infine l'aggettivo "individuato" allude ad una sufficientemente esauriente descrizione del patrimonio di conoscenze, in particolare "tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità".

Un esempio varrà ad illuminare questi concetti, scolpendone la distinzione rispetto alle invenzioni industriali ed alle altre opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore. Se la società Alfa si pone quale franchisor (o affiliante) in relazione ad un sistema per confezionare e commercializzare polli allo spiedo accompagnati da patatine fritte, è chiaro che nessun diritto di privativa (se si prescinde dal marchio) in senso proprio potrà essere avanzato in relazione ad analoghe iniziative. Tuttavia è propria del franchising la considerazione della combinazione di più aspetti tra loro strettamente collegati. Quello che conta è la predisposizione e l'organizzazione di un "metodo". Se il franchisor ha predisposto, in esito a studi speciali, un particolare tipo di forno connotato da particolari caratteristiche, un protocollo di lavorazione del prodotto funzionale allo sfruttamento delle peculiarità del detto forno, un allestimento dei punti vendita studiato appositamente, è chiaro come tutto ciò abbia richiesto esborsi non indifferenti e l'applicazione di uno studio ed un impegno che, come tali, non possono essere lasciati privi di protezione da parte dell'ordinamento. Per tale motivo, allo scopo cioè di evitare che gli investimenti effettuati dal franchisor possano essere vanificati dalla condotta callida di chi si proponga di agevolmente sfruttare l'altrui attività ideativa ed organizzativa, la legge impone speciali obblighi di riservatezza e di fedeltà al franchisee (o affiliato). E' questo il senso dell'art. 1 della legge 6 maggio 2004 n. 129 qui in esame, nella parte in cui, per l'appunto, esplicita l'impegno per l'affiliato ad osservare (e a far osservare ai propri collaboratori) "anche dopo lo scioglimento del contratto" la massima riservatezza "in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale". Da questo punto di vista è il caso di osservare come, prescindendo da speciali casi, il franchesee non potrebbe certo invocare alcuna tutela brevettuale in ordine all'attività organizzata. Per lo più infatti l'insieme delle conoscenze e degli apparati messi in gioco nella concessione di vendita non possiede certo quelle caratteristiche di novità, di originalità e di industrialità che potrebbero consentire di giungere ad un brevetto nota1.

Seguitando nell'analisi degli aspetti definitori portati dalla norma, al punto b) viene precisato che, per diritto di ingresso si intende la corresponsione da parte dell'affiliato di una cifra fissa, "rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete", che costui versa al franchisee momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale. Al punto c) si specifica che le royalties si sostanziano in "una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche". Infine con l'espressione "beni dell'affiliante" si allude ai "beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante."

Note

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Ciò almeno relativamente all'attività nel suo complesso. Rimane ovviamente impregiudicato ogni aspetto relativo all'eventuale brevettabilità di una o più invenzioni coinvolte nel procedimento. Si pensi, per tornare all'esemplificazione di cui al testo, all'ipotesi in cui il franchesee avesse inventato un forno speciale dotato di dispositivi assolutamente originali, dunque di caratteristiche del tutto innovative e di per sè brevettabili.
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