Cass. civile del 1988 numero 4094 (15/06/1988)
La vendita di massa di cose future (nella specie: frutti naturali) quando il corrispettivo sia determinato a corpo ha carattere aleatorio e configura emptio rei speratae, nella quale la vendita é soggetta alla condicio iuris che la cosa venga ad esistenza, e non emptio spei, che ricorre quando il compratore si impegna incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la cosa o il diritto venduto non vengano mai ad esistenza.Detto contratto conserva, pertanto, la propria efficacia a prescindere dalla quantità della massa venuta ad esistenza, l'inefficacia potendo soltanto conseguire - a norma dell'art. 1472, secondo comma, Codice civile - solo nel caso in cui la massa non venga affatto ad esistenza, neppure in scarsa quantità.