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Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 241

Le norme per la riscossione dei proventi, il pagamento delle spese e quanto altro riflette l'amministrazione finanziaria degli archivi notarili mandamentali, sono stabilite dai Comuni interessati, salva la vigilanza spettante al conservatore dell'archivio distrettuale, ai sensi del seguente art....

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 258

Le ispezioni periodiche agli archivi notarili debbono eseguirsi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti i detti archivi. Esse debbono constatare se i diversi servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorità, e se...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 262

Salva la speciale competenza attribuita dalla legge e dal regolamento al Consiglio notarile per quanto riguarda l'applicazione delle pene dell'avvertimento e della censura, tutte le altre pene comminate dalla legge e dal regolamento stesso sono applicate dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 267

Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. Le autorità pubbliche debbono nei...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 36

TITOLO II Dei notari CAPO II Dell'esercizio delle funzioni notarili SEZIONE II Delle altre formalità per l'esercizio delle funzioni notarili Il presidente del Tribunale, accertato l'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 34 del presente regolamento, ammette il notaro alla...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 38

Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, la data dell'esame d'idoneità e del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza e la cauzione...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 41

Nel caso di trasferimento del notaro in altra residenza, il presidente del Consiglio notarile non può fornire il nuovo sigillo, sino a che il notaro, non abbia provveduto alla consegna del vecchio sigillo, a norma dell'art. 40 della legge e 37 del presente regolamento.

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 51

Il notaro, che abbia ottenuto un permesso di assenza, deve far conoscere al Consiglio notarile da qual giorno egli comincerà ad usufruire della concessione; designando, a seconda dei casi, il notaro della residenza o un notaro viciniore, perchèé sia incaricato di compierne in tutto od in parte le...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 55

I cancellieri dei Tribunali, delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al Consiglio notarile ed all'archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili, portanti interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento,...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 60

La incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità dev'essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorità di cui all'articolo 51 , capoverso 2°, del presente regolamento, nonchèé al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 64

Qualora il notaro od i suoi eredi non adempiano all'obbligo di cui all'art. 40 della legge, il pretore, sull'istanza del presidente del Consiglio notarile, procede al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo al detto presidente. Il notaro sospeso, inabilitato, od interdetto temporaneamente...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 66

Il notaro, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore, deve farne domanda all'Autorità competente a concedergli il permesso di assenza, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell'art. 45 , prima parte, della legge, e designare la persona da cui intende farsi...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 74

(comma abrogato) I fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaro di iscrivere più di un atto in ciascun ordine di caselle. Il conservatore dell'archivio, dopo aver numerati e firmati i fogli, prende nota in apposito registro della quantità e della specie dei...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 77

Le copie degli annotamenti mensili ai repertori e l'importo delle tasse, che il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile ogni mese, ai sensi dell'art. 65 della legge, debbono pervenire in archivio non più tardi del giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 9

Il praticante, che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello stesso distretto, deve farne analoga dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica pel tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 92

TITOLO IV Dei Collegi e dei Consigli notarili CAPO I Dei collegi notarili L'avviso di convocazione del collegio notarile contiene la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. Esso è pubblicato nella sala delle riunioni del Consiglio e trasmesso, raccomandato per mezzo della...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 94

TITOLO IV Dei Collegi e dei Consigli notarili CAPO II Dei Consigli notaril Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5, 7 e 11, il terzo da rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno, di 1, 2 e 3; nel 2° anno, di 2, 2 e 4; e nel 3° anno, di 2, 3 e 4. Nelle elezioni dei membri...

Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 99

L'ufficio del Consiglio notarile deve tenere: 1° il registro per la corrispondenza diretta al Consiglio o da esso spedita, nel quale debbono essere anche annotate, giorno per giorno, le istanze pervenute; 2° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio; 3° il registro delle...

Regio Decreto del 1922 numero 1403 art. 2

Le nuove tariffe di rendite vitalizie immediate si applicano ai versamenti eseguiti dopo la pubblicazione del presente decreto: quelle di rendite vitalizie differite si applicano ai versamenti eseguiti dal 1° gennaio 1920, salvo quanto è disposto nel comma seguente. Per le assicurazioni popolari di...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 10

Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 14

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 15

Deve essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte applicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 16bis

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato. Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente...

Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 18

I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone...