Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 196


CONCORSO FRA FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

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