Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 202


ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DELLO STATO D'INSOLVENZA
1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

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