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Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 24

POTERI DELLE REGIONI 1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 25

RISCOSSIONE 1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 35

FONDO ORDINARIO 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 ,...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 4

SOGGETTO ATTIVO 1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 42

RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE SPECIALE PER GLI INVESTIMENTI 1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , al netto della parte assegnata agli enti...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 43

QUOTA DEL FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI DISSESTATI 1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25, decreto-legge n. 66...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 45

abrogato CONTROLLI CENTRALI PER GLI ENTI LOCALI CON SITUAZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE [1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al...

Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 5

abrogato PUBBLICITA' DI PRODOTTI PERICOLOSI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI [1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a...

Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 6

abrogato BAMBINI E ADOLESCENTI [1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 100

SEZIONE II Società del gruppo (AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA) 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 101

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 11

RACCOLTA DEL RISPARMIO 1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. 2-bis. Non...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114

NORME FINALI 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106. 2. Le disposizioni del presente titolo non si...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 117

CONTRATTI 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 119

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 124

OBBLIGHI PRECONTRATTUALI 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128

CONTROLLI 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. 2. Con...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 134

abrogato CAPO II Attività di vigilanza (Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (TUTELA DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA) [1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 137

MENDACIO E FALSO INTERNO (Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) [1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 141

abrogato CAPO V Altre sanzioni (Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (FALSE COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERMEDIARI FINANZIARI) [1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 147

ALTRI POTERI DELLE AUTORITA' CREDITIZIE 1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 148

abrogato OBBLIGAZIONI STANZIABILI [1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia]. (Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 dello stesso decreto)

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 15

SUCCURSALI 1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 155

abrogato SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO [1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 5

FINALITA' E DESTINATARI DELLA VIGILANZA 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 6

RAPPORTI CON IL DIRITTO COMUNITARIO 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 66

VIGILANZA INFORMATIVA 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 74

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 76

GESTIONE PROVVISORIA 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni...