Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 140


GLI EFFETTI DELLA RIAPERTURA
1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

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