Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 239


abrogato MANDATO DI CATTURA
[1. Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.
2. Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo].
(Articolo abrogato dall'articolo unico della L. 18 novembre 1964, n. 1217)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 239"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti