Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 153


EFFETTI DEL CONCORDATO DELLA SOCIETÀ
1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.
(Comma così modificato dall'art. 136, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
2. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
(Comma così modificato dall'art. 136, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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