Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 164


DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO
1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.
(Articolo così sostituito dall'art. 141, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 164"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti