Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
(Alinea così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative,...