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Decreto Legislativo del 1992 numero 480 art. 92

abrogato [1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore]. (Il...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 17

DISPOSIZIONI FINALI 1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi. 2 ... (Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537). 3. [Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 21

abrogato SANZIONI - IMPOSTA SUPPLETTIVA. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO [1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni. 2. L'imposta...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 22

abrogato DISCIPLINA DELL'IMPOSTA [1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 30

CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo...

Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 39

FONDO CONSOLIDATO 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993: contributi per il finanziamento degli...

Decreto Legislativo del 1992 numero 74 art. 8

abrogato AUTODISCIPLINA [1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. (Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 25...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 109

VIGILANZA CONSOLIDATA 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 110

RINVIO 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82. (L'intero Titolo V - già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 211,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 113

CONTROLLI SULL'ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 111 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 123

PUBBLICITA' 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 125

BANCHE DATI 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 133

ABUSO DI DENOMINAZIONE (Rubrica così sostituita dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39) 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 135

CAPO III Banche e gruppi bancari (Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (REATI SOCIETARI) 1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 136

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 138

abrogato AGGIOTAGGIO BANCARIO [1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 140

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ APPARTENENTI AD UN GRUPPO BANCARIO ED IN INTERMEDIARI FINANZIARI (Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) 1. L'omissione delle comunicazioni previste...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 142

abrogato REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI DI INTERMEDIARI FINANZIARI: OMESSA DICHIARAZIONE DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE [1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è punita con...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 152

CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI SECONDA CATEGORIA 1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 153

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO 1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti. 2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 161

NORME ABROGATE 1. Sono o restano abrogati: (Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ; la legge 15 luglio 1906, n. 441 ; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620 ; il regio...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 18

SOCIETA' FINANZIARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 21

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 24

SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI, OBBLIGO DI ALIENAZIONE (Rubrica così sostituita dall'art. 41, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310) 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 25

CAPO IV Requisiti di professionalità e di onorabilità (REQUISITI DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 28

CAPO V Banche cooperative (NORME APPLICABILI) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 30

SOCI 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 31

TRASFORMAZIONI E FUSIONI 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: ...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 32

UTILI 1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 37

UTILI 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 39

IPOTECHE 1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede. 2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 43

SEZIONE II Credito agrario e peschereccio (NOZIONE) 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali. 2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione,...

Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 46

SEZIONE III Altre operazioni (FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: COSTITUZIONE DI PRIVILEGI) 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti...