Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 178


ADESIONI ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.
(Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d-bis), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
(Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d-bis), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.
(Comma sostituito dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. d-bis), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012. Infine il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4, comma 1, lett. f), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)

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