Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 106


CESSIONE DEI CREDITI, DEI DIRITTI E DELLE QUOTE, DELLE AZIONI, MANDATO A RISCUOTERE (Rubrica così modificata dal comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti .
2. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
(Articolo così sostituito dall'art. 93, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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