Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 122


(abrogato) LAVORI SOCIALMENTE UTILI

[1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.]
(Articolo abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

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