Decreto Legislativo del 2009 numero 151 art. 21


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

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