Decreto Legislativo del 2008 numero 62 art. 1


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA
1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone diversamente abili,»;
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Articolo 7-bis (Espressioni di identità culturale collettiva). - 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».

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